Diritto del lavoratore al risarcimento per perdita di chance lavorativa per mancato avanzamento di carriera
Con sentenza n. 8443 del 5 aprile 2013, la Cassazione ha chiarito che qualora il dipendente risulti in possesso di tutti i requisiti necessari al fine di concorrere all'avanzamento di carriera, se l'azienda preferisce un altro dipendente senza prendere in considerazione i requisiti dell'aspirante, dovrà farsi carico del ristoro del danno per perdita di chance.
La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che l'avanzamento di carriera di un lavoratore a discapito di un altro, richiede obbligatoriamente che l'azienda motivi la propria scelta.