Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 22 marzo 2013, ha affermato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto deve essere preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 7 della legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012.
L’obbligo scaturisce dal fatto che tale tipo di recesso è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il giudice ha ritenuto che la circolare n. 3/2013 del Ministero del Lavoro che escludeva la procedura conciliativa “non può contraddire la norma legale”.
Sull’argomento va, peraltro, ricordato come lo stesso Tribunale di Milano (con altro giudice) con ordinanza de5 marzo 2013 (già annotata su questo sito in data 8 aprile 2013) aveva stabilito che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non implicava il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto nell’ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, essendo “ontologicamente diverso”. Da ciò discendeva la correttezza interpretativa della circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2013.
Non risultano, al momento, altre ordinanze che propendano per l’una o per l’altra tesi.