Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 18 marzo 2013, ha affermato che la modulazione del regime alternativo della tutela reale od indennitaria che va applicato in caso di licenziamento riconosciuto illegittimo, non può prescindere dal principio di proporzionalità.
La sussistenza del fatto non è di per sé idonea a privare il lavoratore del posto e, quindi, della reintegrazione, se il comportamento in sede di addebito non è ritenuto grave.
Il Tribunale di Ravenna ha ritenuto che il principio di proporzionalità “ancora mantiene un ruolo fondamentale in materia, tanto più perché nel caso in esame lo stesso codice disciplinare demanda all’interprete di modulare la sanzione anche tipizzata secondo la gravità della sanzione”.
Nel caso di specie era stato dimostrato che il lavoratore licenziato aveva sottratto alla propria azienda un paio di scarpe antinfortunistiche per darle, di nascosto, ad una dipendente di un’impresa appaltatrice che operava all’interno.