In anteprima passiamo in rassegna i contenuti, che potranno ancora essere rivisti fino alla pubblicazione ufficiale.

Possono accedere al TFA speciale i docenti senza la specifica abilitazione (cioè per la classe di concorso o posto di insegnamento richiesto) che abbiano prestato, a decorrere dall’a.s. 1999/2000 fino all’a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico a decorrere dall’a.s. 2008/2009.
Bisogna ricordare però che nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico 2012/13, ad eccezione dei docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale (per i quali rimane la possibilità di conseguire l’abilitazione o l’idoneità con il TFA ordinario). E’ altresì possibile partecipare ad uno solo dei corsi speciali previsti dall’art. 15 comma 1bis del D.M. n. 249/2010 (i docenti in possesso dei requisiti per più classi di concorso dovranno sceglierne solo una). Sarà possibile conseguire altre abilitazioni con il TFA ordinario quando uscirà.
I titoli di studio di cui è necessario essere in possesso per accedere ai percorsi formativi speciali sono i seguenti;
Scuola dell’Infanzia:
Diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido titolo di accesso, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura sul Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito.
Scuola Primaria:
Diploma di Istituto Magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura contenuta nel Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito;
Scuola Secondaria:
titoli di studio previsti dal D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 ) Tabelle A, C e D), dal D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 e dal D.M. 6 agosto del 1999 n. 201. Va ricordato che la frequenza ai percorsi abilitanti non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010.
La domanda di partecipazione ai percorsi formativi speciali, a pena di esclusione, deve essere inoltrata per una sola Regione, a scelta dell’aspirante, e per una sola tipologia di posto o classe di concorso di cui alle tabelle A, C e D del D.M. 39/1998 e del D.M. 6 agosto del 1999 n. 201 (classe di concorso A077). L’istanza deve essere trasmessa all’Ufficio Scolastico Regionale della regione prescelta e l’interessato dovrà dichiarare espressamente di essere disposto a garantire sia l’espletamento del servizio che la frequenza dei corsi. La procedura di iscrizione avviene esclusivamente on line.
Gli Uffici Scolastici Regionali sono deputati alla verifica del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali e compilano l’elenco degli ammessi da pubblicare sul sito Internet e da trasmettere agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M. per i successivi adempimenti di competenza.
Oltre al difetto dei requisiti, costa l’esclusione la domanda prodotta fuori termine e in modalità diversa da quella telematica. Successivamente, i Direttori Regionali, d’intesa con gli Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. provvedono ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate nei rispettivi territori per l’attivazione dei corsi.
E’ valutabile il servizio prestato nell’ anno scolastico,ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. A tal fine, è valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di concorso , purché almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare.
Per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, si possono cumulare, purché per ciascun anno scolastico il servizio sia stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto. E’ valido anche il servizio prestato su posto di Sostegno, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta.
I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M., nelle sedi che saranno individuate sulla base di un’apposita intesa tra il Rettore dell’Ateneo o il Direttore dell’Istituzione interessata e il Direttore del competente Ufficio Scolastico Regionale. In linea di massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e/o nell’intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dagli atenei e dalle istituzioni A.F.A.M., in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all’organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.
Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati, è possibile l’organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed, in ultima analisi, interregionale, attraverso specifiche intese tra Direttori Regionali e le strutture didattiche universitarie e A.F.A.M. interessate.
Il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati da ammettere ai corsi è determinato da ciascun Ateneo o Istituzione A.F.A.M., di intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico-strumentali. L’ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà definito con successivo provvedimento. La frequenza dei corsi è obbligatoria. E’ consentito un massimo di assenze nella percentuale del 20%. Non è previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.
I docenti della scuola primaria, al fine di conseguire l’abilitazione, devono essere in possesso della certificazione B2 di lingua Inglese prevista dal QCER, ai sensi dell’art. 3 comma 4 lett. a) del D.M. 249/2010 e della certificazione della formazione metodologica di cui alla Legge 53/2003. Sarà cura degli Atenei attivare specifici percorsi di formazione metodologica rivolti agli aspiranti che siano sprovvisti della suddetta certificazione metodologica.

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