Vediamo in sintesi in cosa consiste e come si può ottenere.
Il contrassegno invalidi o contrassegno arancione, che permette ai veicoli delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli appositi spazi riservati, è previsto dal codice della strada nello specifico” art. 381 del D.P.R 16.12.1995 n. 495”, ed è riconosciuto alle persone invalide con “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o per i non vedenti ”, questi ultimi inseriti dall’articolo 12 comma 3 del DPR 503-1996.
Tale valutazione, riportata su certificazione sanitaria, è effettuata dal medico legale dell’ASL di appartenenza dell’interessato tramite specifica visita medica.
Sarà il sindaco del comune di residenza, su apposita richiesta, allegando la certificazione medica, a rilasciare l’autorizzazione, che consiste nel rilascio del contrassegno che ha validità quinquennale.
Allo scadere del quinquennio, il contrassegno può essere rinnovato, in tal caso è necessario presentare un certificato del proprio medico di base, che conferma le condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato.
Sempre a proposito della validità, il Dipartimento della Funzione pubblica, recentemente, ha stabilito, che la data di scadenza il contrassegno del parcheggio dei disabili dichiarati “permanenti”, deve coincidere con quella di nascita del disabile, alla stessa stregua dei documenti d’identità e riconoscimento.
Il contrassegno, può essere rilasciato, anche a tempo determinato a persone che momentaneamente sono in condizioni d’invalidità temporanea (infortunio ecc.), come riportato nella certificazione medica.
E’ bene precisare,che il contrassegno è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo da parte dell’invalido.
Il rilascio del contrassegno invalidi,quello utilizzato per parcheggiare negli spazi riservati, è esente da imposta di bollo (Legge 23.12.2000 n. 388 art.33 comma 4 lett. C).
Il Sindaco, con propria ordinanza nei casi di particolari condizioni di disabilità, può assegnare a titolo gratuito uno spazio di sosta adeguato individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” del soggetto autorizzato a usufruirne.
In questo caso, chi beneficia della concessione (invalido) deve essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
Scarica il default D.P.R. 16-12-1992 n. 495 (60 KB)