Decreto flussi 2010 2011: reddito minimo datore di lavoro in caso di assunzione colf/badanti

Il decreto flussi 2010/2011 prevede la possibilità di assumere collaboratori domestici a patto di poter dimostrare una capacità reddituale in grado di sopportare il costo della retribuzione dovuta al lavoratore e dei relativi contributi INPS per il servizio prestato.

Il datore di lavoro che vorrà quindi assumere un collaboratore domestico nell’ambito del decreto flussi dovrà dimostrare un reddito minimo, al netto dell’imposta, di importo almeno doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annuale dovuta al lavoratore da assumere, aumentata dei contributi dovuti.

La capacità reddituale del datore di lavoro può essere raggiunta anche sommando i redditi dei familiari conviventi o, se non conviventi, dalla somma dei redditi dei familiari fino al primo grado di parentela.

Attenzione però, la mancata capacità reddituale è uno dei principali motivi di rigetto delle istanze di decreto flussi (questo negli anni precedenti). Spesso il calcolo del reddito viene approssimato mentre la valutazione dello Sportello Unico si attesta rigidamente sulle dichiarazioni dei redditi.
Per calcolare la capacità reddituale necessaria, sarà certamente utile sommare la retribuzione del lavoratore ai contributi da versare ma senza dimenticare il costo complessivo a carico del datore su base annua che dovrà necessariamente tener conto anche delle festività, delle ferie, del tfr, della tredicesima.

Nel caso di assunzione di una colf non convivente per un totale complessivo di 20 ore settimanali (il minimo previsto dal decreto flussi) il costo annuo totale a carico del datore di lavoro sarà di 6.931 euro e quindi dovrà dimostrare un reddito disponibile di circa 12.801 euro.

Per assumere una colf convivente per 30 ore settimanali, il datore di lavoro dovrà dimostrare una disponibilità di un reddito annuo pari a 14.716 euro, cioè del doppio della retribuzione complessiva annualmente dovuta e dei relativi contributi (7.943 euro)

Importante

Assunzione di badante a persone non autosufficienti o portatori di handicap

Se il lavoratore domestico sarà impiegato nell’assistenza ad una persona non autosufficiente o portatore di handicap, il datore di lavoro non dovrà dimostrare una capacità reddituale minima ma invece, successivamente all’inoltro della domanda, dovrà comprovare lo stato di non autosufficienza o le patologie dell’assistito. Ricordiamo che in questo caso il datore di lavoro può essere diverso dalla persona assistita.

Del tutto diversa invece la valutazione della capacità reddituale delle imprese che dovrà tener conto del fatturato, del numero di lavoratori già alle dipendenze, del bilancio dell’azienda.