All’interno della singola istituzione scolastica la RSU ha il ruolo di salvaguardare i diritti sindacali dei lavoratori e di arginare tutti quei comportamenti datoriali che potrebbero limitare le libertà sindacali. Prima di tutto essa si attiva per tutelare i lavoratori, vigilando a che il contratto collettivo sia correttamente applicato. A sostegno di quanto affermato è intervenuto l’art.28 dello Statuto dei lavoratori, Legge n.300 del 1970; il citato articolo sancisce infatti che “qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”. Con ciò si intende dunque sanzionare un qualsiasi comportamento antisindacale che non rispetti proprio la disciplina del rapporto di lavoro, definita all’interno del CCNL, e che ponga in essere un’azione dichiaratamente in conflitto con i diritti soggettivi dei lavoratori.

In specie nella scuola dell’autonomia la RSU assume un ruolo strategico nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi di specifici dispositivi, previsti nel CCNL vigente, ossia

  • l’informazione preventiva
  • la contrattazione integrativa
  • L’informazione successiva

che diventano mezzi idonei ad assicurare il principio generale della trasparenza e regolarità amministrativa. E’ infatti in virtù dell’art.6, comma 2 del CCNL vigente che è possibile esercitare
tali relazioni sindacali.
Peraltro, come è ormai noto, il D.Lgs. n.150 del 2009, attuazione della Legge n.15 del 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha novellato attraverso l’art.54, l’art.40, rubricato “Contratti collettivi e integrativi” del D.Lgs. n.165 del 2001, sostituendo i commi da 1 a 3-sexies. Il nuovo articolo 40 volendo utilizzare una definizione ricavata dalla Circolare n.7 del 13 maggio 2010, emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica e sottoscritta d’allora Ministro Brunetta, “ribadisce innanzitutto il carattere di “doverosità” della contrattazione integrativa, ma anche la sua “fisiologica” finalizzazione all’obiettivo del conseguimento di “adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici”. In effetti l’art. 54 del D.Lgs. 150 del 2009, afferma che “le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa” e che “essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. La contrattazione integrativa, nonostante le modifiche apportate dal Decreto 150/2009, è un dispositivo di cui le amministrazioni, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n.165 del 2001, dispongono, per determinare anche in sede decentrata, un modello organizzativo di gestione dei “diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro”, che sia comunque rispettoso della contrattazione collettiva nazionale.
Al momento rimangono inalterate le modalità di relazioni sindacali sottoscritte all’interno del CCNL 2006-2009 e pertanto le materie di informazione preventiva annuale, indicate rispettivamente nell’art.6 del contratto citato, lettere a), b), c), d), e), f), g) sono ancora vigenti in virtù del fatto che il rinnovo contrattuale non ha ancora avuto luogo. Si precisa che dall’emanazione del D. Lgs. 150 del 2009 le materie di contrattazione integrativa espresse nell’art.6 lettere h), i) ed m) sono state anche oggetto di disamina giurisprudenziale a causa del rifiuto di molti dirigenti scolastici di trattarle come specifiche materie di contrattazione dopo il sopravvento del decreto 150.
La RSU ha quindi pieno e legittimo diritto ad ottenere tale informazione preventiva. L’omissione da parte del datore di lavoro di fornire, in modo tempestivo e congruo, tale informazione delinea una condotta antisindacale perché viene a ledere “gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali”. A proposito si rammenti un decreto del Tribunale di Lucca n.1075 del 2011 il quale conferma quanto sopra detto “che per integrare gli estremi di una condotta antisindacale di cui all’art.28 dello Statuto dei Lavoratori (legge n.300 del 1970) è sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali.
Prima dell’avvento del D.Lgs. n.150 del 2009, tale questione era stata affrontata in modo più acuto dal Tribunale di Sciacca con sentenza n.599 del 12 luglio 2005, proprio sulla materia relativa alla informazione preventiva sugli organici alla RSU; il Dirigente di una istituzione scolastica non aveva infatti soddisfatto la richiesta delle organizzazioni sindacali di conoscere preventivamente la proposta di formazione dell’organico, avendo invece comunicato direttamente l’organico approvato. Infra alla sentenza si legge “poiché la normativa in materia distingue fra proposta di formazione delle classi e proposta di determinazione degli organici, si deve ritenere che ciascuna proposta debba essere separatamente e specificamente sottoposta alla preventiva valutazione del sindacato (pena il privare la previsione contrattuale della sua ragion d’essere)”. In ultimo si richiama anche l’Ordinanza 76 del 10 maggio 2011 del Tribunale di Oristano che ha riconosciuto espressamente la condotta antisindacale di alcuni dirigenti che avevano escluso “dalla contrattazione integrativa di istituto le materie contemplate alle lettere h) i) ed m) dell’art. 6 del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, degradandole a materia di mera informazione preventiva”. Il giudice in tale occasione ha prestato attenzione anche alla volontarietà dell’azione dirigenziale che se individuata, determina una condotta antisindacale. Osserva il tribunale che nel caso in esame, dalla documentazione depositata è emerso che i dirigenti scolastici che hanno rifiutato la contrattazione di cui è causa, hanno agito ossia con completa coscienza e volontarietà dell’azione, sia con la consapevolezza che tale condotta poteva integrare gli estremi della condotta antisindacale”.
Ad ulteriore riprova di quanto riportato dovrebbe tenersi a mente che sia l’informazione preventiva e successiva sia la contrattazione integrativa meritano di essere trattate con precise cadenze temporali, con dati oggettivi alla mano e che a tutt’oggi nulla sembrerebbe escludere quanto sancito all’interno dell’art.6 CCNL vigente.

(tratto da K. Pitino per dirittoscolastoco.it)