Con la legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sono state apportate le seguenti modifiche (in grassetto le aggiunte e tra parenti quadre la cancellazione): “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici [l’assenza è giustificata] il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.”

La circolare di febbraio tenta di interpretare tale modifica dando disposizioni, che la FLC contesta, sulla esigibilità di tali permessi.
Secondo la circolare si dovrebbe ricorrere a:

  1. Permessi per motivi personali : sono 3 giorni e per i precari non sono retribuiti!
  2. Permessi brevi (due ore o poco più per gli ata) : sono fruibili solo se c'è possibilità di esser sostituiti e comunque il tempo non è sufficiente per eseguire visite complesse , che non siano a due Passi da casa o che non comportino tempi di attesa (praticamente nessuna!)
  3. Banca delle ore: istituto discrezionale, non presente ovunque
  4. Ferie: quali? Il personale docente non può di fatto usufruirne se non nei mesi di sospensione delle lezioni e, per tutto il personale della scuola, solo se sostituiti a costo zero!

Intanto è evidente la contraddizione: l'assenza per visite mediche è sempre considerata per malattia, quindi è del tutto arbitrario ricorrere a permessi che contrattualmente sono destinati ad altri motivi (personali, lutto..) , numericamente esigui e non retribuiti per i tempi determinati.
Se questi fossero già stati fruiti? Non si fanno le visite? Si accede ai permessi non retribuiti, che comunque nella scuola sono sempre soggetti a rifiuto da parte dell'amministrazione?

Ora la misura è veramente colma!
Riteniamo che la legge non abbia modificato in nulla gli istituti previsti dai Ccnl in materia di malattia e permessi e che, pertanto, la legge sia perfettamente compatibile con la piena esigibilità di questi istituti.
Per queste ragioni invitiamo tutte le amministrazioni a continuare a considerare queste assenze come malattia, se richiesta dal lavoratore, oppure anche come permesso retribuito comunque “giustificato” dalla legge stessa, permesso che va comunque garantito (nell’entità e nella retribuzione) al pari della malattia, a prescindere dalle limitazioni presenti nei Ccnl per l’istituto specifico dei permessi retribuiti.
Per le ragioni esposte intendiamo non solo proseguire il nostro impegno per modificare il DLgs n. 165/01 abrogando le parti introdotte dal DLgs n. 150/09, ma, nello specifico, la FLC ha già dato incarico ai legali per l’impugnativa al TAR e valuterà anche ricorsi dei singoli lavoratori al giudice del lavoro in presenza di lesioni concrete di diritti e sollevando anche profili di illegittimità costituzionale.
Infine, intendiamo scrivere sia al ministro della Funzione Pubblica che al ministro dell’Istruzione per chiedere un incontro urgente al fine di chiarire tutta la materia e per chiedere il ritiro della circolare, o quantomeno una modifica radicale del suo contenuto, al fine di dare alle amministrazioni corrette indicazioni applicative della legge.