Decreto "dignità"...il commento della CGIL

Care compagne/i,

ha in queste ore concluso il suo percorso in Parlamento il decreto definito Dignità .
In questa nota non riprendiamo i giudizi già espressi al momento della sua uscita ed in audizione , ma ci limitiamo a evidenziarvi le principali novità intervenute in sede di conversione in legge .

Il titolo scelto per il primo provvedimento del Governo M5S/Lega è impegnativo e, francamente, eccessivo ed inopportuno.
Pur partendo da un obiettivo in gran parte condivisibile e niente affatto scontato , come appunto quello del mettere al centro dell’intervento la dignità del lavoro, quindi la sua centralità e il suo valore , contrastando la precarietà , alla fine appare come un intervento poco coraggioso, disorganico e fortemente contraddittorio con gli obiettivi citati per le scelte fatte , a partire da quella sui voucher .
E’infatti quello sui voucher il principale intervento di modifica del decreto, su cui non torniamo perché già oggetto di una nota ad hoc .
Una idea sbagliata per i lavoratori e pericolosa per il Paese che continua a inseguire la logica del lavoro mordi e fuggi, poco retribuito e dequalificato, che svilisce competenze e professionalità , che propone questo lavoro come soluzione per settori strategici per l’economia del Paese quali il turismo e l’agricoltura.
Di tutto abbiamo bisogno , tranne che di altro lavoro povero, che non offra prospettiva.
Il provvedimento somma questioni molto differenti in modo disorganico e con interventi parziali che non porteranno particolari benefici se non sostenuti da un intervento organico di contrasto alla precarietà e , per le modifiche introdotte , contraddice nei fatti l’obiettivo da cui si muoveva inizialmente.

Di seguito illustriamo i cambiamenti più significativi nella conversione in legge , con un primo breve commento :

• Viene introdotta per la disciplina a tempo determinato, anche della somministrazione, la fase transitoria . Le nuove norme troveranno applicazione per tutti i contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto ovvero a partire dal 14 luglio 2018 e ai rinnovi ed alle proroghe successive al 31/10/2018. Per i tempi determinati viene altresì specificato che quelli che superano i 12 mesi , senza causali, si trasformano a tempo indeterminato. La fase transitoria , pur positiva , nella sua gestione potrà generare confusione per il collocamento temporale delle scadenze dei contratti , per i quali se pre o post 13 luglio o pre o post 31 ottobre si prevedono modalità e condizioni di rinnovo o proroga diverse.
Rimane, in un intervento teso a ridurre il ricorso al tempo determinato, che giudichiamo positivo, il limite del non aver messo la causale all’inizio del contratto, cosa che potrebbe determinare un abuso dei contratti inferiori a 12 mesi , elevando ulteriormente il turn over ;

• Viene introdotto una nuova norma di esonero contributivo in caso di contratto a tutele crescenti ( per il 2019/2020) per i lavoratori, mai assunti a tempo indeterminato , fino a 35 anni di età , per 36 mesi , per il 50% , fino ad un massimo di 3000 €. Continuiamo a pensare che la strada degli incentivi temporanei sul tempo indeterminato non generi particolari benefici, rispetto alle risorse investite che potrebbero invece essere destinate agli investimenti ;

• Sulla somministrazione . Viene esentata dai limiti introdotti la somministrazione per i lavoratori portuali, si inserisce una normativa sulla somministrazione fraudolenta , si specifica che le causali sono riferite all’utilizzatore, viene evitato lo stop and go, si introduce un limite percentuale del 30% per tempo determinato e somministrazione a tempo determinato .Questa parte, pur intervenendo su evidenti contraddizioni da più parti segnalate, non è risolutiva delle questioni da noi proposte ;

• Vengono riviste le indennità per licenziamento illegittimo per giusta causa o giustificato motivo oggettivo , che salgono a 6 / 36 mensilità , e quelle nella offerta conciliativa che salgono a 3/27 , come minimo e massimo. Anche in questo caso resta il grave atto del non aver sostenuto la reintegra, pure proposta nella discussione parlamentare e di non affrontare, in modo più organico la disciplina del decreto legislativo 23/2015. Nemmeno l’innalzamento delle mensilità per il risarcimento , pur costituendo di per se’ un segnale apprezzabile , può da solo ritenersi una misura che risponde a criteri di giustizia e di proporzionalità . Rimangono infatti irrisolti due problemi: la rigidità del sistema di calcolo e l’impossibilità da parte del giudice di calibrare il risarcimento in capo al lavoratore, aspetti cruciali su cui attendiamo le valutazioni della Corte Costituzionale ;
• L’incremento del contributo addizionale ad ogni rinnovo di contratto a termine non viene applicato al lavoro domestico ;

• Viene previsto che per il triennio 2019/2021 una quota delle assunzioni autorizzate delle regioni debba essere destinata al potenziamento dei Centri per l’Impiego.Norma che dà il segno della centralità posta sul ruolo dei CPI ma senza alcuna cogenza;

• Vengono inserite due norme finalizzate alla continuità didattica. La prima riguarda il differimento fino al giugno prossimo degli insegnanti con diploma magistrale che dopo una sentenza del consiglio di Stato non hanno più l’abilitazione all’insegnamento e la contestuale definizione di un concorso straordinario. La seconda riguarda l’eliminazione del tetto dei 36 mesi per i precari della scuola che superano i 36 mesi. Le norme non risolvono il problema dei diplomati magistrali, anzi rendono la loro posizione ancora più precaria. La norma sui 36 mesi è un primo passo ma in generale servono sforzi diversi e maggiori per assicurare la stabilità del personale ;

• Nelle norme sul contrasto alle delocalizzazioni viene specificato che la perdita degli incentivi e’ totale per chi determina una riduzione del personale in misura superiore al 50%, proporzionata per riduzioni di personale inferiori . Non vengono recuperati gli incentivi se i beni che sono incentivati sono per loro natura destinati all’uso in più luoghi e vengono spostati temporaneamente .Viene specificato che le somme recuperate per le sanzioni saranno destinate ad un fondo per finanziare i contratti di sviluppo per la riconversione dei siti in disuso. Rimane il giudizio già espresso, specie in riferimento all’assenza di interventi sugli ammortizzatori ;

• Nella parte dedicata al contrasto al gioco d’azzardo vengono inserite le ‘formule di avvertimento ‘ , messaggi sui tagliandi dei gratta e vinci che avvertono i giocatori del rischio . Viene previsto il logo NO SLOT per quegli esercizi che non tengono all’interno macchine da gioco e vengono innalzate le sanzioni per chi viola i divieti sulle pubblicità dei giochi o sulle sponsorizzazioni . Rimane positivo il giudizio già espresso, anche se andranno affrontate con adeguati strumenti le ricadute occupazionali nel settore ;

• Sulla parte fiscale del decreto , seguito delle proteste degli operatori del settore, salta l'anticipo al luglio 2018 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante ( mentre è auspicabile che il sistema della fatturazione elettronica parta nel 2019 ) e si riapre per il 2018 la possibilità, già prevista per il 2014 dal Decreto 145/2013, di compensare le cartelle esattoriali affidate agli agenti entro il 31 dicembre 2017 in presenza di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste. Anche in questo caso rimane il giudizio già espresso su questa parte del decreto, che contiene misure che non rispondono alla necessità di una redistribuzione del prelievo e del reddito , oltre che al rafforzamento delle misura a contrasto di evasione e di elusione fiscale .

Sperando che questa prima integrazione possa essere utile , nei prossimi giorni predisporremo ulteriore materiale .

Un caro saluto

La Segretaria Confederale
Tania Scacchetti