Chiarezza sulla fruizione e il pagamento delle ferie

Il punto sulla fruizione e il pagamento delle ferie e l'eventuale ingiunzione di pagamento per i periodi lavorati e non pagati.

Ferie personale supplente: diritto al pagamento fino al 31 agosto 2013
Le modifiche introdotte dalla legge di stabilità decorrono dal 1 settembre 2013. L'impegno della FLC per fare chiarezza anche in sede legale. Alcune scuole stanno facendo pressione sui supplenti affinché chiedano le ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, in pieno contrasto con quanto stabilito dal CCNL (art. 19 comma 2) che considera tale ipotesi non obbligatoria.

Tutto ciò al fine di non retribuire le ferie non fruite. Ma queste pressioni non hanno fondamento e vanno respinte.La legge di stabilità - intervenuta sulle ferie del personale della scuola (art. 1, commi 54, 55 e 56) dopo le polemiche sollevate dalla legge sulla “spending review” (legge 7/8/2012, n.135) - prevede che le ferie non godute possano essere pagate, ma in via residuale, perché introduce, modificando unilateralmente il contratto, l'obbligo di fruirle anche nei periodi di sospensione delle lezioni. Questa invasione di campo della sfera contrattuale non è esente da profili di incostituzionalità in quanto si discrimina lavoratore da lavoratore nella fruizione di un diritto costituzionale, si viola il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e quello del diritto a una retribuzione proporzionata. Su tutti questi profili la FLC è pronta a dare battaglia sul piano legale.N.B. Ma nell’immediato è importante che i lavoratori sappiano che questa ingiusta norma non è applicabile adesso, perché entrerà in vigore dal 1 settembre 2013, come espressamente previsto dal comma 56 della stessa legge. Fino a quella data vale e si applica l’art. 19 del contratto: le ferie non possono essere imposte dall’Amministrazione nemmeno nei periodi di sospensione delle lezioni, per cui se il personale non le chiede, esse devono essere pagate, almeno fino a tutto questo anno scolastico. I commi 54 e 55 quindi non sono applicabili.I supplenti temporanei, il cui contratto si conclude o si potrebbe concludere entro giugno 2013, possono sì chiedere le ferie nei periodi contrattualmente previsti (i docenti 6 giorni durante le lezioni compatibilmente con la possibilità di essere sostituiti con personale interno, gli ATA secondo le modalità di turnazione previste nel piano delle attività), ma nel caso non sia possibile fruire, in tutto o in parte, le ferie maturate, alla conclusione del contratto ne va richiesto il pagamento. Né ci si può appellare, come fa qualcuno, al DL 95/12 (spending review) sul divieto di monetizzazione delle ferie: quella norma non può non può applicarsi se il lavoratore è stato impossibilitato a fruirne. Anche il dipartimento della Funzione pubblica ha già indicato alcune specifiche deroghe che, secondo noi, devono essere estese ai supplenti temporanei.In occasione dei recenti incontri al MIUR abbiamo sollevato la questione chiedendo l’adeguamento del sistema informativo in modo da consentire alle segreterie di inserire i dati necessari al pagamento delle ferie non godute con decorrenza 1 settembre 2012. Il MIUR si è riservato di approfondire la questione con il Mef, ammettendo l'ambiguità della formulazione dei commi 54 e 55. Uno scaricabarile che non può tradursi in un danno così pesante per i lavoratori. In data 13 febbraio le scuole ancora brancolano nel buio Non solo! il 5 febbraio , con atto unilaterale, il miur emana la nota 939 che impone ai supplenti la decurtazione dei giorni di ferie maturati corrispondenti ai periodi di sospensione delle lezioni a partire da gennaio 2013, contavvenendo alla stessa legge di stabilita’.
il modello di contratto di lavoro da sottoporre alla firma del lavoratore include questa parte palesemente illegittima.
La flc consiglia: di sottoscrivere comunque il contratto, perche’ cio’ non impedisce al lavoratore di rivendicare i propri diritti in sede legale e ha diffidato il miur chiedendo il ritiro della circolare-truffa sta promuovendo, inoltre, una vertenza nazionale e predisporra’ un modello per il ricorso da presentare presso i tribunali locali. Ci segnalano da molte parti che i supplenti non hanno ancora riscosso periodi lavorati. I supplenti che hanno bisogno di consulenza o assistenza legale possono rivolgersi direttamente alle sedi della FLC CGIL per procedere all’ingiunzione di pagamento. Note della FLC Cgil Pisa del 1/2/2013. Si riportano i commi 54, 55 e 56, art.1, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013)

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

Si riporta l’art.5, comma 8, della legge 7 agosto 2012, n.135 (d.l. 6/7/2012, n.95) (revisione di spesa), come modificato dall’art. 1, comma 55 della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013)

Art. 5. “Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”
Omissis.
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, é fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. >> [1]

Omissis.
[1] Periodo aggiunto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2013), art.1, comma 55.

COMMENTO

Si premette che le considerazioni che seguono, sono esclusivamente “tecniche”, sono ferme quelle “politiche” come espresse nella nota della FLC Cgil Nazionale!.

Gli effetti della norma di legge di cui sopra sono i seguenti:

A) PERIODO TRANSITORIO (fino al 31/8/2013).
Per effetto del comma 56, art. 1, legge 24/12/2012, n.228, le misure più restrittive per il pagamento delle ferie “maturate e non godute” si applicano a decorrere dal 1° settembre 2013. Pertanto, per quanto concerne le posizioni individuali relative sia al periodo 6 luglio 2012 (data di entrata in vigore del d.l. n.95/2012) – 31 agosto 2012 (a.s. 2011/12), sia al periodo 1° settembre 2012 – 31 agosto 2013 (a.s. 2012/13), CONTINUANO A VALERE LE NORME CONTRATTUALMENTE STABILITE (articoli 13 e 19 del CCNL 2006/09 del 29/11/2007, ancora vigente).

B) A REGIME (dal 1°/9/2013)

B.1) Personale ATA e Docente a tempo determinato con contratti brevi e saltuari (supplenti temporanei) con esclusione dei supplenti docenti con contratti “fino al termine delle lezioni”.

La modifica apportata con la legge n.228/2012 dispone che gli effetti sul divieto di “monetizzazione” delle ferie, in ogni caso NON SI APPLICA al personale supplente come sopra specificato (norma di garanzia).
N.B. A norma dei “regolamenti” sulle supplenze (DM n.430 del 13/12/2000 per le supplenze ATA e DM n.131 del 13/6/2007 per le supplenze di docenza) sono definite “supplenze brevi” tutte le supplenze con contratti aventi scadenza prima del “termine delle attività didattiche” (30 giugno). La legge, però esclude dalla “garanzia” anche i supplenti docenti il cui contratto scade con il “termine delle lezioni”, di norma collocato entro i primi 10-12 giorni di giugno (vedi punto B.2).

B.2) Personale ATA e Docente a tempo determinato con contratti annuali e con contratti fino al “termine delle attività didattiche” - inclusi i supplenti docenti con contratti “fino al termine delle lezioni”.

E’ bene distinguere i supplenti Docenti dai supplenti ATA:

Supplenti Docenti
Per tale personale i giorni di ferie da monetizzare devono essere calcolati sottraendo, oltre agli eventuali giorni di ferie richiesti dal lavoratore e concessi dal Dirigente, anche i giorni di “sospensione delle attività didattiche” (vacanze di Natale, di Pasqua e quant’altro), anche se non specificamente richiesti (quindi: “d’ufficio”).
Si precisa che, qualora in detti periodi i supplenti siano comunque in servizio per attività eventualmente programmate dagli OO.CC. o per altre cause, allora, ovviamente, non sarà possibile assegnare, per detti giorni, le ferie “d’ufficio”.

Supplenti ATA

La norma, in buona sostanza, NON modifica l’attuale regime. Infatti, durante la sospensione delle attività didattiche il personale ATA (di ruolo e non) è comunque in servizio, non essendo la sua attività strettamente correlata alla presenza degli alunni. Di fatto, e ciò vale soprattutto per il personale collaboratore scolastico, nei giorni di sospensione delle attività didattiche tale personale risulta spesso sovrabbondante rispetto alle necessità reali, per cui la dirigenza può (legittimamente) disporre lo svolgimento del servizio per un limitato numero di personale. Pertanto, in tali casi, il personale che non viene utilizzato sarà collocato in ferie a domanda o “d’ufficio”. La contrattazione d’istituto può legittimamente regolamentare tali situazioni, dando la possibilità al personale di optare per il “recupero” delle ore di lavoro non svolto o, ancora, di poter utilizzare le “ore a credito” eventualmente disponibili nella personale “banca ore” che, di solito, ogni scuola contabilizza (tale “modus operandi” è, del resto, già ampiamente diffuso).


B.3) Personale a tempo indeterminato (di ruolo).

Anche per tale tipologia di personale é bene distinguere il personale Docente da quello ATA:

Docenti di ruolo

Vale sostanzialmente quanto specificato nel punto B.2 (docenti supplenti annuali e supplenti fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni). Quindi, le ferie da utilizzare nel periodo 1° luglio – 31 agosto, saranno decurtate in misura pari ai giorni di sospensione delle attività didattiche che si sono verificati nel corso dell’anno scolastico e nei quali il docente non è risultato in servizio per una qualsiasi causa.

Ata di ruolo

Per quanto già detto per i supplenti ATA con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, le nuove norme (comunque in vigore dal 1/9/2013 !), di fatto, non modificano nella sostanza l’attuale regime (i giorni di sospensione delle attività didattiche non coinvolgono direttamente tale personale). Pertanto, quanto già indicato nel punto B.3 vale anche per il personale ATA di ruolo.

B.4) Per tutto il personale – ATA, Docenti (di ruolo e non).
Se allo scadere dei contratti individuali o, per il personale di ruolo, al momento del “dimissionamento”, il personale sia stato impedito da ragioni non dipendenti dalla sua volontà (inderogabili esigenze di servizio o per ragioni di salute) al godimento delle ferie, VALGONO LE CONSIDERAZIONI E LE INDICAZIONI espresse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Funzione Pubblica, con nota prot. n. 0040033 dell’8 ottobre 2012.
Vale a dire: il diritto alla liquidazione delle ferie maturate e non godute (anche per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea !).
Pertanto, la norma di legge, come ben espone la cita nota, deve essere correttamente interpretata e non pedissequamente applicata. Di contro, a nostro modesto avviso, un eventuale contenzioso davanti alla Magistratura del Lavoro vedrebbe soccombente l’Amministrazione che ha negato il beneficio economico a “ristoro” della mancata fruizione delle ferie.