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Prosecuzione del servizio per i dipendenti pubblici che non hanno raggiunto il requisito minimo contributivo per la pensione

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 15888 del 4 aprile 2013 ha risposto a un quesito proposto dall'ASL di Palermo, la quale chiedeva se era possibile trattenere in servizio un dipendente per permettergli di raggiungere il requisito minimo contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Lo stesso Dipartimento ha risposto distinguendo due fattispecie:
la prima riguarda il caso di un dipendente prossimo al pensionamento, che effettuati da parte della propria amministrazione gli accertamenti contributivi anche tramite gli istituti previdenziali, raggiunge con la somma delle varie anzianità contributive il minimo dei 20 anni di contribuzione, fermo restando l’eventuale applicazione della deroga prevista dall’articolo 2 commi 3 lett. C del Decreto Legislativo 503-1992 (requisito personalizzato: anzianità contributiva al 31.12.1992 sommata a quella successiva dall’1.1.1993 fino a raggiungere la fine del mese di compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia), e la possibilità di effettuare la ricongiunzione Legge 29/79, utilizzando l’istituto della Totalizzazione o del Cumulo della contribuzione (rispettivamente previsti dal d.lgs. 42-2006 e successive modifiche e dall’art. 1 commi 238-248 Legge 228-2012).
Concludendo, il DFP ritiene che, alla presenza del requisito minimo contributivo maturato anche con la sommatoria dei contributi delle varie gestioni pensionistiche, il dipendente può essere collocato a riposo al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
La seconda ipotesi è quella del mancato raggiungimento, nonostante le ipotesi di cui sopra, del requisito minimo della contribuzione all’età pensionabile di vecchiaia.
In questo caso,il Dipartimento precisa, che l’amministrazione deve verificare se il lavoratore matura il requisito minimo contributivo entro il compimento del 70 esimo anno di età ( quest’ultima soggetta all’incremento delle speranze di vita), se ciò non accade l’amministrazione collocherà a riposo il dipendente una volta che ha raggiunto l’età di 65 anni (età non soggetta all’innalzamento delle speranze di vita).

Scarica la default Nota del DFP n. 15888 del 4.4.2013
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