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Permessi lavorativi L.104/1992

Sia il lavoratore disabile che il lavoratore dipendente parente di una persona con disabilità, possono fruire dei permessi lavorativi retribuiti affini all’assistenza.

Il lavoratore disabile ha diritto a:

  • 3 giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore).

Oppure

  • 2 ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore quotidiane).

Oppure

  • 1 ora di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è pari o inferiore alle 6 ore).

Il lavoratore che deve assistere un parente con disabilità può fruire dei permessi lavorativi nella sola forma dei tre giorni di permesso mensile (anche frazionabili).

Nel settore pubblico questa possibilità è consentita solo se nel nucleo familiare non sono presenti altre persone che possono prestare assistenza.


Chi ne ha diritto

I permessi lavorativi retribuiti possono essere fruiti dal lavoratore disabile o da parenti/affini entro il terzo grado del lavoratore disabile ai quali è stato riconosciuto lo status di handicap grave ai sensi del comma 3, articolo 3 della Legge 104/1992, nelle modalità di seguito indicate.

Permessi per figli disabili

I genitori, in alternativa tra di loro, anche adottivi o affidatari, hanno diritto a:

  • Un permesso giornaliero retribuito di 2 ore fino al compimento del 3° anno di età del figlio.

Oppure

  • Al prolungamento del congedo parentale fino al compimento del 12° anno del figlio (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento) per un massimo di 36 mesi comprensivi del congedo ordinario.

Oppure

  • 3 giorni di permesso mensili (anche frazionabili in ore) indipendentemente dall’età del figlio. I 3 giorni possono essere fruiti in maniera continuativa oppure possono essere ripartiti fra gli stessi genitori.
Permessi per parenti disabili

Il lavoratore dipendente parente di una persona con disabilità può fruire di 3 giorni di permesso mensili (anche frazionabili in ore).

I 3 giorni di permessi giornalieri possono essere fruiti dal coniuge o anche da un parente o affine entro il 2° grado del soggetto disabile.

I 3 giorni possono essere inoltre fruiti dal “convivente di fatto” per l’assistenza all’altro convivente: in tal caso sarà necessario dimostrare la sussistenza della convivenza presentano la relativa dichiarazione anagrafica presso il comune di residenza.

Il diritto all’assistenza può essere esteso anche ai parenti e agli affini entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per la giornata di permesso mensile presa per sé stessi o per l’assistenza al familiare disabile è garantita la copertura contributiva figurativa, utile per il diritto e per la misura della pensione.

Altri permessi per lavoratori disabili

I lavoratori dipendenti con una disabilità riconosciuta in misura superiore al 50% possono inoltre fruire del c.d. “congedo di cure per gli invalidi”. Si tratta di un permesso di 30 giorni l’anno, non necessariamente continuativo e fruibile anche via frazionata, riconosciuto a quei soggetti che abbiano necessità di assentarsi per sottoporsi alle cure legate alla patologia invalidante certificata.

Per beneficiare delle giornate di permesso è necessario produrre al proprio datore di lavoro una prescrizione da parte del medico curante (di struttura pubblica o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) attestante la necessità della cura connessa all’infermità.

La richiesta non deve essere trasmessa all’INPS ma viene gestita direttamente con il datore di lavoro.



Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.

Tutti i nostri uffici sono abilitati alla presentazione della domande di pensione all’INPS con la procedura telematica.


 
 









 


 
 








 


 
 








 

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