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Malattie professionali

La malattia professionale è una patologia causata dall’esposizione al rischio derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa o da sostanze nocive presenti nell’ambiente di lavoro.

Per avere riconoscimento alla malattia professionale deve sussistere il cosiddetto “nesso causale”, ossia la relazione tra la patologia e l’attività lavorativa svolta o l’ambiente di lavoro nocivo.

Le malattie professionali sono di due tipi: tabellate e non tabellate.

Le prime sono quelle indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura) e sono provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle. Queste devono essere denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, il c.d. “periodo massimo indennizzabile”.

Per le malattie tabellate, opera la “presunzione legale dell’origine professionale della malattia”. Il lavoratore non deve quindi dimostrare di essersi ammalato a causa della sua attività lavorativa ma deve limitarsi a provare di essere o essere stato addetto allo svolgimento di quella specifica lavorazione prevista dalla tabella, al fine di ottenere la tutela spettante.

La Giurisprudenza, nel tempo, ha ampliato la tutela in materia, consentendo il riconoscimento dell’origine professionale anche per le “malattie professionali non tabellate”.

Per le malattie non tabellate non opera la presunzione legale d’origine e pertanto è a carico del lavoratore l’onere di provare l’origine professionale della malattia con elementi probatori che dimostrino l’effettiva esposizione al rischio.

Chi ne ha diritto

Il lavoratore deve informare il datore di lavoro della malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

Il datore di lavoro deve quindi trasmettere all’INAIL tale denuncia, corredata dal certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello di comunicazione del lavoratore.

Il lavoratore, nel caso in cui il datore di lavoro non esista o faccia resistenze all’invio della denuncia, provvisto della documentazione medica, può effettuare la denuncia di malattia professionale presso uno dei nostri uffici di Patronato INCA CGIL della Toscana.

In caso di malattia professionale riconosciuta, la prima revisione può essere richiesta dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, ovvero, qualora tale inabilità non sia stata riconosciuta, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di denuncia della malattia.

Le successive revisioni possono essere espletate a distanza di almeno un anno l’una dall’altra fino al 15° anno dalla data della denuncia di malattia professionale.

Se ritieni di essere affetto da una malattia professionale, puoi metterti in contatto con il Patronato INCA della CGIL di Pistoia per ricevere assistenza.



 
 








 

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