Infortuni sul lavoro
Se hai subito un infortunio sul lavoro o ritieni di essere affetto da una malattia professionale, puoi metterti in contatto con il Patronato INCA della CGIL di Pistoia per ricevere assistenza.
L’INAIL è l’Ente che tutela il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro avvenuto per causa violenta dal quale derivi la morte o l’inabilità (permanente assoluta, parziale o temporanea) che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Il lavoratore, in sostituzione della retribuzione, dal 4° giorno di infortunio percepisce l’indennità temporanea fino alla guarigione clinica.
Questa indennità viene corrisposta al lavoratore previa presentazione di certificazione medica che attesti l’inabilità temporanea assoluta a svolgere l’attività lavorativa, anche a seguito di ricaduta, ossia quando dopo la guarigione il lavoratore “ricade” nello stato di inabilità assoluta al lavoro.
Chi ne ha diritto
Il lavoratore che subisce un infortunio che gli causa un danno permanente (danno biologico) può aver diritto a rendite o indennità in base alla % di menomazione riconosciuta dall’INAIL.
In particolar modo, si ha diritto a:
- Un indennizzo in capitale (una-tantum) per danni biologici, pari o superiori al 6% e inferiori al 16%.
- Un indennizzo in rendita per danni biologici pari o superiori al 16%.
Il lavoratore che ottiene il riconoscimento dell’infortunio senza postumi o con postumi inferiori al 6% possono richiedere l’aggravamento all’INAIL.
Infortunio in itinere
L’infortunio in itinere è un infortunio che avviene:
- Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
- Durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.
- Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti, nel caso in cui non sia presente la mensa aziendale.
Sono escluse dalla tutela contro gli infortuni le interruzioni o le deviazioni dal percorso non necessarie, ossia quelle non dovute a cause di forza maggiore, per esigenze essenziali ed improrogabili o di adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
E’ coperto anche l’uso del mezzo privato purché necessario rispetto all’uso dei mezzi pubblici.
Infortunio non denunciato
Qualora l’infortunio non venga tempestivamente denunciato, il lavoratore deve presentare denuncia di infortunio all’INAIL, allegando il certificato medico e prove testimoniali.
Se la ditta dovesse risultare irreperibile solamente un accertamento ispettivo da parte dell’INAIL può determinare il riconoscimento dell’infortunio stesso.
In caso di contenzioso con il datore di lavoro o di richiesta di risarcimento del danno derivante dall’infortunio, rivolgiti all' Ufficio Vertenze Legali (UVL) della CGIL di Pistoia.
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